Il Collegio dei consultori

“Fra i membri del consiglio presbiterale, il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono, per un quinquennio, il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto. Tuttavia, al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio” (Codice di diritto canonico, can. 502 §1)

“Il Collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante è presieduto da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è stato ancora costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori” (CdC, can. 502 §2)

Composizione in via di definizione

 

 

 

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